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Sez. U, Ordinanza n. 20132 del 12/10/2004 (Rv. 577656 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Nei confronti del Presidente di una associazione di produttori di latte bovino - Somme di danaro erogate dall'AIMA - A titolo di sospensione temporanea della produzione del latte - In base a Regolamento comunitario - Loro utilizzazione per il pagamento di sanzioni comunitarie (prelievi supplementari) - Correttezza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577656-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

È devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio di cognizione introdotto con l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, proposta nei confronti del presidente dell'Associazione dei produttori di latte bovino (U.N.A.LAT.), conseguente al fatto che, avvenuto il pagamento, da parte dell'A.I.M.A., a favore di tale sodalizio, di una somma di danaro a titolo di indennità (art. 5 quater Reg. n. 804/68/CEE) destinata ai produttori suoi associati, a causa della sospensione temporanea della produzione del latte, ai sensi dell'art. 3 del Reg. n. 775/87/CEE (estesa all'Italia con i Regolam. nn. 1116/89/CEE e 3882/89/CEE), tale somma sia stata impiegata, invece, dalla stessa Associazione, per il pagamento del prelievo supplementare (ossia di sanzioni comunitarie) sulle quote latte, per la superproduzione lattiera degli anni '90, dovuta alla condotta dei produttori suoi associati, sui quali avrebbe dovuto gravare quindi il pagamento delle quote stabilite. Infatti, l'Associazione - ossia un soggetto privato non esercitante, direttamente, alcuna attività produttiva (secondo la nozione comunitaria di produttore che si collega strettamente a quella di <azienda>, ai sensi dell'art. 12, lett. c), Regolam. 857/84/CEE), ed estraneo all'organizzazione dei pubblici poteri, ma da essi utilizzata per il compimento di attività spettantegli in via istituzionale - non era la diretta ed esclusiva beneficiaria delle somme erogate a titolo di indennità di sospensione dell'attività lattiera, ossia di fondi comunitari i quali avevano una loro specifica destinazione non eludibile neppure con atti dispositivi dei soggetti privati associati, e che pertanto essa era tenuta ad utilizzare esclusivamente per l'erogazione dell'indennità sopra enunciata a chi ne aveva diritto (cioè ai produttori), atteso che la natura di tali fondi, e la loro destinazione alla persecuzione di interessi pubblici, non ne consentiva una loro utilizzazione per finalità diverse da quelle loro assegnate nel bilancio comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/06/1968 num. 804 art. 5 quater, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 775

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)