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Sez. U, Ordinanza n. 4511 del 01/03/2006 (Rv. 589157 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giurisdizione della Corte dei conti - Attribuzione - Criterio discretivo - Gestione di denaro pubblico - Titolo - Qualità del soggetto - Irrilevanza - Natura del danno e scopi perseguiti - Rilevanza - Fondamento - Erogazione di fondi pubblici - Di provenienza comunitaria - Ad un soggetto privato - Scelte incidenti negativamente sul programma imposto dalla p.a. - Sviamento dalle finalità perseguite - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589157-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore -, di cui deve rispondere davanti al giudice contabile (fattispecie relativa ad un giudizio per danno patrimoniale, cagionato alla Regione Abruzzo, promosso per l'indebita richiesta, e conseguente corresponsione di finanziamento - nell'ambito dell'attuazione del programma operativo multiregionale-Patti territoriali per l'occupazione, a valere sugli accordi con l'Unione europea nel contesto dell'obiettivo 1, sottoprogramma n.9 Sangro-Aventino di cui al decreto n. 967 del 29/1/99 del Ministero del tesoro, già approvato dalla Commissione della Comunità europea - ad una società a responsabilità limitata per la realizzazione di un impianto per l'innevamento programmato; dagli accertamenti eseguiti era infatti emerso che, nonostante il progetto ammesso al finanziamento prevedesse l'installazione di macchinari nuovi di fabbrica, un certo numero di macchine erano state, invece, dapprima acquistate dalla detta società e, successivamente, previo finalizzato ristorno, simulatamene riacquistate).

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)