Sez. U, Sentenza n. 4389 del 06/05/1994 (Rv. 486507 - 01)
Navigazione (disciplina amministrativa) - Marittima ed interna - Demanio marittimo - Concessioni di uso - Concessionario - Doveri e responsabilità | Canoni - Adeguamento ed aumento ex art. 12 legge n. 165 del 1990 - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario e al giudice amministrativo - Distinzione.
Navigazione (disciplina amministrativa) - Marittima ed interna - Demanio marittimo - Concessioni di uso - Concessionario - Doveri e responsabilità
In tema di canoni di concessione di demanio marittimo, l'art. 12, comma sesto della legge n. 165 del 1990, prevedendo, da un lato, l'adeguamento - in misura variabile dal doppio al quadruplo, in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite - per quelli relativi al 1988 e, d'altra parte, a decorrere dal 1991, un aumento in ragione del venti per cento, implica che le controversie relative alla misura dei canoni soggetti alla prima di dette previsioni concernono l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione concedente onde spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle attinenti all'applicazione dell'ulteriore aumento percentuale, la cui entità è stata inderogabilmente fissata dal legislatore, coinvolgono posizioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo e spettano alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 26/06/1990 num. 165 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)