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Sez. U, Sentenza n. 22661 del 23/10/2006 (Rv. 591902 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Concessione di demanio marittimo - Canone - Controversie relative alla determinazione dei canoni concessori non correlabile all'esercizio di un potere discrezionale affidato alla P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591902-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall'art. 5, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Conseguentemente, qualora in tema di concessioni demaniali marittime - avuto riguardo al quadro normativo di riferimento (nella specie correlabile all'art. 10, comma primo, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160 del 5 maggio 1989, con l'emanazione del susseguente d.m. 19 luglio 1989) e al periodo considerato - non sia ravvisabile per la determinazione dei canoni concessori un potere discrezionale affidato alla P.A. concedente, risultante dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali, oltre che alle effettive utilizzazioni consentite, la relativa controversia riguardante la debenza o il "quantum" del canone di concessione marittima deve considerarsi attinente a diritti soggettivi di natura patrimoniale e, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 05/05/1989 num. 160 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1989 num. 77 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)