Sez. 6, Sentenza n. 6552 del 03/02/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 210889 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Istanza di affidamento in prova ex art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario - Finalità della norma - Ipotesi in cui il giudice abbia già revocato in precedenza l'affidamento per esito negativo della prova - Ragionevole aspettativa di un nuovo provvedimento di affidamento in prova - Esclusione - Potere del P.M. di sospendere in tal caso l'ordine di carcerazione - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE
La "ratio" dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna nell'ipotesi di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte dell'alcoolista o del tossicodipendente, prevista dagli artt. 91, commi terzo e quarto, e 94, comma secondo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è quella di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia sottoposto all'esperienza della detenzione, pur quando vi sia la possibilità che il tribunale deliberi l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova. Pertanto, tale funzione viene meno quando il giudice competente si sia già pronunciato negando l'ammissione alla misura alternativa o addirittura revocandola a seguito di esito negativo della prova, in quanto, in tal caso, viene a cadere la ragionevole aspettativa della concessione del beneficio, in considerazione della quale è stata prevista la sospensione, a meno che non vengano dedotti elementi nuovi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)