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Sez. 5, Sentenza n. 11863 del 23/01/2002 Cc. (dep. 22/03/2002) Rv. 221537 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Opposizione al provvedimento del PM di rigetto della richiesta di sospensione pena - Sopravvenuto rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Concessione, in tale ipotesi, della sospensione pena - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221537-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE

Il giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione al provvedimento del Pubblico Ministero che abbia rigettato la richiesta di sospensione della pena prevista dagli articoli 91, comma 3 e 94, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), deve valutare il fatto nuovo sopravvenuto costituito dalla decisione del tribunale di sorveglianza che abbia nel frattempo rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e non può concedere la sospensione della pena allorquando il giudice competente abbia negato l'ammissione alla misura alternativa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)