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Sez. U, Sentenza n. 401 del 27/01/1977 (Rv. 383948 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONI DI MERITO - TITOLARITA DEL RAPPORTO - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - PRECLUSIONE - INOSSERVANZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1977-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383948-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONI DI MERITO - TITOLARITA DEL RAPPORTO - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - PRECLUSIONE - INOSSERVANZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Il giudice d'appello, il quale riformi la sentenza di primo grado affermando la giurisdizione del giudice ordinario e rimetta le parti davanti al primo giudice, a norma dell'art 353 cod proc civ, non puo esaminare alcuna questione attinente al merito della controversia, ivi compresa quella relativa alla titolarita del rapporto dedotto in giudizio, poiche in tal caso il primo giudice e investito del potere-dovere di esaminare ex novo anche la suddetta questione. Ne consegue che ove la sentenza di appello abbia invece pronunziato su di questa, la Corte suprema, deve cassare tale statuizione e rimettere direttamente causa al primo giudice anche per quanto attiene alla questione di merito erroneamente esaminata dal giudice di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)