Sez. L, Sentenza n. 1903 del 25/05/1976 (Rv. 380694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IMPUGNAZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE - STATI SOGGETTIVI DEL DESTINATARIO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IMPUGNAZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE - STATI SOGGETTIVI DEL DESTINATARIO - IRRILEVANZA.*
Al fine di garantire la certezza dei rapporti economici la legge dispone che il dies a quo per l'impugnativa del licenziamento o per il promuovimento del tentativo di conciliazione presso l'ufficio del lavoro (la pendenza del quale ha effetto sospensivo) sia collegato in ogni caso al medesimo evento, certo e obbiettivo, della ricezione della comunicazione del licenziamento o dei motivi (art 6, commi primo e secondo, art 7, commi primo e quarto, della legge n 604 del 1966) e che sulla decorrenza di esso non spieghino alcun effetto, giuridicamente rilevante, gli stati soggettivi del destinatario della comunicazione in ordine all'apprezzamento circa la rispondenza dei motivi stessi alla situazione reale. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto immeritevole di considerazione la tesi del ricorrente, il quale sosteneva che solo dopo il decorso del termine di sei mesi dalla comunicazione del licenziamento si era potuto rendere conto della sua pretestuosita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)