Sez. L, Sentenza n. 1428 del 05/02/1993 (Rv. 480741 - 01)
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Ingiunzione | Ingiunzione fiscale e ordinanza ingiunzione - Giudizi di opposizione - Principio della limitata censurabilità in cassazione della pronunzia sulle spese giudiziali - Operatività.
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Ingiunzione
Il principio della censurabilità in cassazione della pronunzia sulle spese giudiziali nel solo caso in cui queste, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., siano state poste in tutto o in parte a carico della parte interamente vittoriosa non soffre deroga nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 o ad ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, nei quali l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato assume qualità di parte e conseguentemente soggiace alla responsabilità per le spese processuali secondo le regole generali dettate dagli artt. 90 e segg. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)