Sez. 5 - , Ordinanza n. 23717 del 24/09/2019 (Rv. 655144 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | IRPEF - Rischio radiologico - Indennità sostitutiva - Natura risarcitoria - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, l'indennità sostitutiva dei giorni di congedo supplementari, non goduti da parte del personale esposto a rischio radiologico, non ha natura risarcitoria ma trova la propria causa nel rapporto di lavoro ed è commisurato ad una certa quantità, o ad una maggiore quantità di lavoro svolto, sicché l'importo di detta indennità concorre a comporre la base imponibile del lavoratore cui sia stata attribuita.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)