Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24988 del 10/12/2015 (Rv. 637642 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Erogazione economica effettuata dal datore di lavoro a favore del prestatore di lavoro - Assoggettabilità ad IRPEF - Condizioni - Fattispecie in tema di rischio radiologico.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma 2, e 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, si ricava che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la S.C., in riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto che, trovando causa nel rapporto di lavoro, confluisce nella base imponibile l'indennità erogata dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di ristoro per la permanente esposizione sul luogo di lavoro al rischio scaturente dalla gestione di attrezzature radiologiche concorre alla formazione della base imponibile).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 32 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)