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Sez. 3, Ordinanza n. 1262 del 11/01/2024 (Rv. 669793-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE | Incendio - Proprietario del fondo dal quale si sono propagate le fiamme - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Contiguità del fondo danneggiato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669793-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE

In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità della proprietaria del fondo dal quale aveva avuto origine l'incendio, poi propagatosi in quello del danneggiato dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietà di un terzo estraneo al giudizio).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)