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Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 07/02/2011 (Rv. 617265 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Incendio - Propagazione nel fondo limitrofo - Proprietario del fondo dal quale si sono propagate le fiamme - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Prova relativa all'origine dell'incendio nel suo fondo - Necessità - Esclusione - Situazione del fondo obiettivamente idonea alla propagazione delle fiamme - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617265-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO

In tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio al fondo confinante, è responsabile dei danni causati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, al riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)