Sez. 1, Sentenza n. 8030 del 13/06/2000 (Rv. 537547 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Provvedimento del presidente del tribunale ex art. 2450 cod.civ. - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA
Il potere del presidente del tribunale di nominare i liquidatori della società, ai sensi dell'art. 2450 cod.civ., è idoneo ad incidere su situazioni giuridiche dei soci qualificabili come diritti soggettivi, con la conseguenza che, in caso di adozione di un provvedimento atipico di nomina del liquidatore, per la non pacifica sussistenza della causa di scioglimento, è ammissibile il ricorso per Cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento medesimo (nella specie, la S.C., dichiarata l'ammissibilità del ricorso, ha cassato il provvedimento del presidente del tribunale, il quale non solo aveva eluso la necessaria verifica di esistenza di un accordo dei soci sulla ricorrenza e gravità della causa di scioglimento, ma addirittura aveva egli stesso direttamente disposto lo scioglimento della società, senza peraltro instaurare alcun contraddittorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)