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Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 26/06/1998 (Rv. 516754 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Decreto di nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale in caso di disaccordo sull'esistenza della causa di scioglimento della società - Sentenza in senso sostanziale - Configurabilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516754-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA

Ai sensi dell'art. 2450 cod. civ. il provvedimento presidenziale di nomina del liquidatore di una società per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea si configura come intervento di volontaria giurisdizione presupponente il pacifico verificarsi delle cause di scioglimento della società, mentre in caso di disaccordo sulla verità dei fatti allegati dagli istanti ovvero sulla loro attitudine ad evidenziare un inemendabile venir meno dell'assemblea ai propri compiti essenziali, il provvedimento non è più ricollegabile ad una semplice costatazione di uno scioglimento evidente o concordemente ammesso, ma esprime un giudizio in ordine alla rispondenza a realtà delle circostanze denunciate dagli amministratori ed è pertanto configurabile come sentenza in senso sostanziale, come tale ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)