Sez. L, Sentenza n. 17309 del 05/12/2002 (Rv. 559008 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Istituzione del giudice unico di primo grado - Regime transitorio - Art. 134 D.Lgs. n. 51 del 1998 - Applicabilità - Giudice esercente funzioni di giudice unico di primo grado - Partecipazione alla formazione (anche) del tribunale in composizione collegiale in funzione di giudice del lavoro d'appello - Ammissibilità - Provvedimento di sostituzione - Applicabilità delle norme dell'ordinamento giudiziario in tema di sostituzione e supplenza relative alla composizione di collegi delle sezioni di corte d'appello - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
A seguito dell'entrata in vigore del giudice unico di primo grado istituito con il D.Lgs. n. 51 del 1998, ai sensi dell'art. 134 del detto decreto, concernente il regime transitorio, nulla osta a che un giudice esercitante funzioni di giudice unico concorra a formare (anche) il tribunale in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro sulla base di provvedimento di sostituzione emesso dal Presidente del tribunale ordinario in forza dell'art. 97, secondo comma, R.D. n. 12 del 1941, non trovando nel caso applicazione le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di sostituzione e supplenza relative alla composizione dei collegi delle sezioni di corte d'appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)