diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14006 del 12/11/2001 (Rv. 550177 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Inosservanza degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ. - Nullità - Esclusione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550177-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

Il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 del codice di rito è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal cod.proc.civ. ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, costituendo l'inosservanza del disposto dell'art. 174 dello stesso codice e 79 delle relative disposizioni di attuazione, in difetto di una espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)