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Sez. L, Sentenza n. 2241 del 03/03/1987 (Rv. 451467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO AL RELATIVO COMPENSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI EQUITATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO AL RELATIVO COMPENSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI EQUITATIVI - ESCLUSIONE.*

La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 cod. civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. (V 3208/84, mass n 435252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)