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Sez. L, Sentenza n. 3208 del 24/05/1984 (Rv. 435252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*

La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro, che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.. (Conf 3335/82, mass n 421310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)