Sez. L, Sentenza n. 3208 del 24/05/1984 (Rv. 435252 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro, che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.. (Conf 3335/82, mass n 421310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)