Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 06/06/2007 (Rv. 597546 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Mancata o ridotta utilizzazione di un bene immobile - Determinazione del risarcimento - Riferimento al valore locativo - Ammissibilità - Criteri - Natura di debito di valore - Conseguenze - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
In tema di risarcimento del danno subito dal proprietario per la mancata o ridotta utilizzazione di un bene immobile, il pregiudizio va determinato verificando l'effettivo valore locativo del bene, in modo da accertare il mancato reddito ritraibile nell'arco temporale considerato, tenendo conto dell' andamento del mercato immobiliare, che comporta che gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; resta poi salva, trattandosi di debito di valore, l'applicazione dell'aggiornamento istat per la rivalutazione all'attualità delle somme liquidate per ciascuno dei vari anni considerati. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva determinato il valore locativo del bene con riferimento al primo anno oggetto della domanda, procedendo per gli anni successivi alla rivalutazione istat con indice ridotto al 75%).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)