Sez. 2, Sentenza n. 17487 del 01/08/2006 (Rv. 592076 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Attribuzione dell'intero immobile a un condividente - Obbligo di corrispondere il conguaglio - Natura - Debito di valore - Sussistenza - Rivalutazione monetaria - Necessità - Criteri - Maggiorazione secondo gli indici ISTAT - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ
In tema di divisione, il conguaglio dovuto dal condividente, cui sia attribuito per intero l'immobile comune, costituisce debito di valore, da determinarsi con riferimento al valore del bene al momento della decisione della causa di divisione. Peraltro, tale valore non può essere stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene - accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio - in base all'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)