Sez. 5, Sentenza n. 22191 del 03/09/2008 (Rv. 604450 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti - Lite riguardante sia imposta di registro che INVIM - Natura autonoma della lite riguardante l'INVIM - Conseguenze - Necessità di provvedere al pagamento della somma prevista per ciascuna delle liti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, in base alla testuale previsione del medesimo art. 16, comma 3, lett. b), la lite relativa all'INVIM costituisce di per sè lite autonoma. Ne deriva che, in caso di lite riguardante sia l'imposta di registro che l'INVIM, il contribuente, al fine di determinare la totale estinzione del giudizio, dovrà provvedere al pagamento delle somme di cui alla lett. a) del comma 1 dell' art. 16 in esame per ciascuna delle liti.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)