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Sez. L, Sentenza n. 3286 del 23/07/1977 (Rv. 386822 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E CONDANNA DEL SOCCOMBENTE A QUELLE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1977-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386822-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E CONDANNA DEL SOCCOMBENTE A QUELLE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Il giudice il quale si avvalga della facolta di compensare in tutto o in parte le spese giudiziali non ha altro Obbligo se non quello di enunciare i motivi della sua decisione al riguardo: nulla impedisce, pertanto, che il giudice d'appello operi la compensazione totale delle spese giudiziali del giudizio di primo grado, condannando il soccombente al pagamento dell'intero ammontare delle spese giudiziali di secondo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)