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Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 05/05/1999 (Rv. 526006 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti - Totale assenza di motivazione esplicita e/o implicita - Conseguenze - Violazione del disposto di cui all'art. 92, comma secondo cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526006-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi -quale quella di specie- del concorso degli "altri giusti motivi" (diversa, pertanto, da quella della "soccombenza reciproca") di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsione, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità. (Cfr. Corte cost. nn. 419/95 e 26/99)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)