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Sez. 1, Sentenza n. 3668 del 18/11/1974 (Rv. 372187 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - LIMITI - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372187-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - LIMITI - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI - OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

L'appaltatore, in virtu della sua autonomia, e da ritenersi, di regola, l'unico responsabile dei danni eventualmente da lui cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Tale principio opera anche in tema di appalto di opere pubbliche ed anche per i danni dipendenti dall'esecuzione di direttive del committente o del progetto da lui predisposto, salva l'eventuale corresponsabilita del committente stesso, che deve considerarsi unico responsabile solo quando abbia ostacolato la liberta di decisione dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori. (V 1475'72, mass n 358128).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)