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Sez. 1, Sentenza n. 5151 del 27/07/1983 (Rv. 430018 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DANNI ARRECATI A TERZI NELL'ESECUZIONE DI UN APPALTO PER CATTIVA ESECUZIONE DEL PROGETTO - AZIONE DEL TERZO CONTRO IL COMMITTENTE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'APPALTATORE E SUA CONDANNA A RIVALERE IL COMMITTENTE - CONSEGUENTE INTERESSE DELL'APPALTATORE A DOLERSI DELL'AFFERMATA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE VERSO IL DANNEGGIATO PUR NEL CASO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO TRA QUESTI SOGGETTI DELLA PRONUNCIA RELATIVA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430018-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DANNI ARRECATI A TERZI NELL'ESECUZIONE DI UN APPALTO PER CATTIVA ESECUZIONE DEL PROGETTO - AZIONE DEL TERZO CONTRO IL COMMITTENTE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'APPALTATORE E SUA CONDANNA A RIVALERE IL COMMITTENTE - CONSEGUENTE INTERESSE DELL'APPALTATORE A DOLERSI DELL'AFFERMATA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE VERSO IL DANNEGGIATO PUR NEL CASO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO TRA QUESTI SOGGETTI DELLA PRONUNCIA RELATIVA - CONFIGURABILITÀ.*

In materia di danni arrecati a terzi nell'esecuzione di un appalto, responsabile verso il terzo danneggiato, nel caso che i danni siano derivati dalla cattiva esecuzione del progetto, è soltanto l'appaltatore, e non anche il committente, a meno che il primo non si sia attenuto alle istruzioni impartitegli dal secondo. Pertanto, ove il terzo abbia agito esclusivamente contro il committente e questi, pur essendo stato accertato che i danni sono derivati dalla irrazionale esecuzione delle opere, sia stato condannato al risarcimento, l'appaltatore, chiamato a sua volta in garanzia dal committente e condannato a rivalerlo, ha interesse per contrastare tale sua condanna e dolersi dell'affermazione di responsabilità del committente verso il danneggiato, anche se tra questi ultimi soggetti la pronuncia sia passata in giudicato per la mancata impugnazione del committente soccombente, in quanto il riconoscimento della insussistenza di una responsabilità del convenuto principale nei confronti dell'attore fa venir meno il presupposto della responsabilità di colui che è stato chiamato dal convenuto stesso soltanto in garanzia impropria. (V 3245/83, mass n 428139; (V 5133/78, mass n 394884; (V 3668/74, mass n 372187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)