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Sez. 2, Ordinanza n. 1406 del 21/10/1974 Cc. (dep. 29/11/1974) Rv. 128643 - 01

GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - IN ISTRUTTORIA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PROPRIA - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128643-01

GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - IN ISTRUTTORIA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PROPRIA - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*

L'effetto preclusivo contenuto nell'art 25 cod proc pen per quello che riguarda l'ulteriore Esercizio dell'Azione civile afferisce esclusivamente alle sentenze pronunciate in seguito a giudizio. Ne consegue che la parte civile non e legittimata, per difetto di interesse, a proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze istruttorie di proscioglimento dell'imputato con qualsiasi formula, poiche tali pronuncie non sono preclusive dell'Esercizio dell'Azione civile in Sede propria, ne implicano pregiudizio quanto all'accertamento dei fatti sui quali si fonda l'Azione civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)