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Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185683 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185683-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria. Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione. L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto. (Conf mass n 177925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)