Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. (dep. 21/03/1988) Rv. 177925 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
L'inammissibilità, originaria o sopravvenuta, dell'appello inficia alla radice il successivo ricorso per Cassazione senza possibilità di sanatoria alcuna e, quindi, deve essere dichiarata in Cassazione, anche d'ufficio, ancorché non rilevata dal giudice di secondo grado. (Conf mass n 157420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)