Sez. L, Sentenza n. 7677 del 13/07/1995 (Rv. 493277 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Personale dell'O.N.M.I. trasferito dalla disciolta Opera - Trattamento di fine servizio - Esigibilità - Condizione - Cessazione del rapporto proseguito con l'amministrazione ricevente - Determinazione - Criteri - Riferimento alla retribuzione degli ultimi dodici mesi del servizio prestato presso l'O.N.M.I. - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Il trattamento di fine servizio spettante al personale della disciolta O.N.M.I., trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, (modificata dalla legge 1 agosto 1977, n. 653) è esigibile, anche per la parte relativa al periodo prestato alle dipendenze dell'ente soppresso, soltanto dopo la cessazione del rapporto di servizio svoltosi alle dipendenze dell'amministrazione ricevente, con unificazione dei periodi assicurativi-previdenziali, e va determinato sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi del rapporto con l'ente succeduto a quello disciolto anziché sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi del servizio prestato presso l'O.N.M.I..
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)