Sez. 2, Sentenza n. 40008 del 12/05/2016 Cc. (dep. 26/09/2016) Rv. 268232 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca dei beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi - Legittimazione del proposto ad impugnare - Ammissibilità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, là dove l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il proposto, invece, non è titolare di alcun interesse ad impugnare qualora intenda unicamente ottenere la restituzione dei beni intestati a terzi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)