Sez. 1, Sentenza n. 9545 del 30/04/2014 (Rv. 631085 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI | Appalto di opere pubbliche - Corrispettivo - Interessi ex artt. 35 e 36 del cap. gen. oo. pp. approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 - Portata - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo - Applicabilità ad altre ipotesi di ritardato pagamento o di inadempimenti sostanziali dell'appaltante - Esclusione - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI
In tema di appalto di opere pubbliche, la previsione degli speciali interessi di mora, con particolari decorrenze, di cui agli artt. 35 e 36 del cap. gen. oo. pp., approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che postula la determinazione certa del prezzo e riguarda unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, non è analogicamente ed estensivamente applicabile ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento ovvero al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'amministrazione appaltante, per i quali, pertanto, ove si accerti che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 1218 e seguenti cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso che gli interessi in parola fossero dovuti sulla somma giudizialmente liquidata a norma dell'art. 1657 cod. civ. quale corrispettivo).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)