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Sez. 1, Sentenza n. 6612 del 29/03/2005 (Rv. 581825 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI | Interessi ex artt. 35 e 36 del cap.gen. oo.pp. approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 - Previsione - Portata - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo - Altre ipotesi di ritardato pagamento o di inadempimenti sostanziali dell'appaltante - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581825-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI

In tema di appalto di opere pubbliche, la previsione degli speciali interessi di mora, con particolari decorrenze, di cui agli artt. 35 e 36 del cap.gen.oo. pp. riguarda unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, e non è analogicamente ed estensivamente applicabile ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento, o al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'amministrazione appaltante, per i quali, ove si accerti che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 1218 e seguenti cod. civ. (nella specie è stato, quindi, escluso che gli interessi in parola fossero dovuti sul deposito cauzionale versato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 5 del cap.gen.oo.pp.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)