Sez. 2, Sentenza n. 23707 del 09/11/2009 (Rv. 610733 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE | Interclusione conseguente ad esproprio - Applicabilità dell'art. 1054 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto di accesso senza spese - Azionabilità nei confronti dell'ente espropriante - Sussistenza.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE
La norma di cui all'art. 1054 cod. civ., sull'interclusione del fondo a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, trova applicazione anche nell'analoga ipotesi di interclusione derivante da espropriazione per pubblica utilità, sicchè il diritto di accesso senza corresponsione di indennità va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti dell'ente espropriante, non potendo il proprietario medesimo, rinunziando all'anzidetto beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1054
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)