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Sez. 2, Sentenza n. 396 del 11/02/1974 (Rv. 368088 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE - RINUNZIA AL PASSAGGIO GRATUITO - AZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONFINANTE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368088-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE - RINUNZIA AL PASSAGGIO GRATUITO - AZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONFINANTE - PRECLUSIONE.*

In tema di interclusione di fondo per effetto di alienazione, quando sussiste la possibilita di rivolgersi al venditore per ottenere il passaggio coattivo senza indennita, a norma dell'art 1054 cod civ, il proprietario del fondo intercluso non puo, rinunziando a tale beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennita. (Conf 743'71, mass n 350555; 2789'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)