Sez. U, Sentenza n. 3668 del 22/07/1978 (Rv. 393177 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI EX ART 14 DELLA LEGGE N 10 DEL 1977 - APPLICABILITA - LIMITAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI EX LEGGE N 865 DEL 1971.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI EX ART 14 DELLA LEGGE N 10 DEL 1977 - APPLICABILITA - LIMITAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI EX LEGGE N 865 DEL 1971.*
In tema di Determinazione dell'indennita espropriativa, i criteri stabiliti dall'art 14 della legge 28 gennaio 1977 n 10 hanno carattere sostitutivo o modificativo delle Disposizioni della legge 22 ottobre 1971 n 865, e, pertanto, la loro operativita, anche nella disciplina transitoria di cui al successivo art 19, resta circoscritta alle espropriazioni attuate in forza della stessa legge n 865 del 1971, e non puo essere estesa ad espropriazione compiuta in virtu della legge 25 giugno 1865 n 2359.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)