Sez. U, Ordinanza n. 11001 del 12/05/2006 (Rv. 588766 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Regolamento CE n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale - Giudizio in tema di separazione personale tra coniugi dinanzi al giudice italiano - Superamento, a seguito della intervenuta sentenza del giudice straniero (tedesco), della fase della verifica della litispendenza - Affermazione della giurisdizione del giudice italiano per mancanza del requisito della identità o connessione tra le due cause - Rimedi avverso detta statuizione - Regolamento di competenza ovvero regolamento preventivo di giurisdizione - Esperibilità - Esclusione - Impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
Proposto ricorso rivolto ad ottenere la separazione personale dal coniuge con addebito al medesimo, una volta che il giudice - ritenuta superata, a seguito della intervenuta sentenza del giudice straniero (nella specie tedesco), la fase della verifica della litispendenza internazionale (in funzione dell'accertamento dell'obbligo, imposto dal regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di attenersi alla pronuncia del giudice straniero preventivamente adito, dichiarando la propria incompetenza) - abbia affrontato e risolto la questione di giurisdizione, ravvisando quella del giudice italiano per mancanza del requisito della identità o connessione tra le due cause (e ciò per essere quella proposta in Germania unicamente diretta alla tutela provvisoria dei figli ed alla presa d'atto della separazione di fatto instaurata tra i coniugi), avverso questa pronuncia è proponibile, non già il regolamento di competenza, né il regolamento preventivo di giurisdizione, ma esclusivamente l'impugnazione dinanzi al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1347 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1347 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)