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Sez. U, Ordinanza n. 6597 del 19/03/2009 (Rv. 607732 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Dichiarazione di "incompetenza" da parte del giudice italiano a favore del giudice straniero - Rimedi esperibili - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607732-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero - ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 27, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)