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Sez. 3, Sentenza n. 2636 del 23/08/1962 (Rv. 253936 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - INCERTEZZA DELLA DATA - PER DIFETTO DI SCRITTURA - CON POSSIBILITA DI DUE DIVERSE INTERPRETAZIONI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1962-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253936-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - INCERTEZZA DELLA DATA - PER DIFETTO DI SCRITTURA - CON POSSIBILITA DI DUE DIVERSE INTERPRETAZIONI - POTERI DEL GIUDICE.*

Quando l'indicazione della data per difetto di scritturazione si presti a due interpretazioni, il giudice non deve limitarsi all'esame formale dell'atto di citazione ma, trattandosi di incertezza relativa, risolventesi in una alternativa, deve valutarne il contenuto con riferimento a tutti gli altri elementi interpretativi tratti dal comportamento delle parti, quali la nota di iscrizione a ruolo e la comparizione delle parti senza sollevare eccezioni all'udienza indicata nella detta nota.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)