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Sez. 1, Sentenza n. 1384 del 13/04/1977 (Rv. 385100 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA - INCERTEZZA O MENO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385100-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA - INCERTEZZA O MENO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*

Nel caso di erronea indicazione della data dell'udienza di comparizione contenuta nell'atto di citazione spetta al giudice verificare se possa tuttavia escludersi ogni incertezza al riguardo. Deve percio essere cassata con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza che abbia omesso completamente tale verifica. (nella specie, la Corte di appello aveva rifiutato la dichiarazione di efficacia di una sentenza straniera, in base alla considerazione che doveva ritenersi nulla la citazione introduttiva del giudizio, poiche la traduzione dell'atto notificato al convenuto italiano indicava come data dell'udienza di comparizione un giorno gia decorso al momento della notificazione, omettendo pero di valutare la circostanza che gli Atti (citazione e notificazione) in lingua straniera e la stessa traduzione della relazione di notificazione indicavano tutti una medesima diversa data, corrispondente ad un giorno successivo. La suprema Corte, nel cassare la decisione impugnata, ha formulato il principio espresso dalla massima che precede). (Conf 2181/74, mass n 370541; (Conf 2636/62, mass n 253936; (contra 3603/69, mass n 343802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)