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Sez. 2, Sentenza n. 4118 del 13/07/1984 (Rv. 436070 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - IMPUTABILITÀ DEL FATTO IMPEDITIVO DELL'EVENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436070-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - IMPUTABILITÀ DEL FATTO IMPEDITIVO DELL'EVENTO - CONDIZIONI.*

Durante il periodo di pendenza della condizione, sospensiva o risolutiva, nei negozi obbligatori o traslativi, è imposto dallo art. 1358 cod. civ. a colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione risolutiva, l'Obbligo di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte, mentre la parte controinteressata all'avveramento della condizione non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto, da cui dipende la efficacia o la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la condizione stessa si considera avverata quando alla stessa parte controinteressata sia addebitabile il mancato verificarsi dello evento. Pertanto, costituendo la fictio di avveramento una sanzione, l'imputabilità del fatto impeditivo deve trovare la sua base in una condotta dolosa o colposa, in una maliziosa preordinazione del fatto impeditivo o almeno in un'Azione od omissione cosciente e volontaria, anch'essa contrastante col principio della correttezza e della buona fede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)