Sez. 5 - , Sentenza n. 26939 del 13/09/2022 (Rv. 665802 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 11, comma 3, del d.l. n. 50 del 2017 - Ambito applicativo - Decisione impugnabile solo con la revocazione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Istanza di sospensione del giudizio - Infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l'art. 11, comma 3, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla l. n. 96 del 2017, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391 bis c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; pertanto, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 3, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)