Sez. U, Ordinanza n. 28059 del 25/11/2008 (Rv. 605568 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Sindacato delle sezioni Unite della Corte di Cassazione - Ambito - "Error in iudicando" - Esclusione - Fattispecie relativa a prospettazione di erronea sussistenza del danno.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione e non per censurare un "error in iudicando"; ne consegue che è inammissibile il ricorso col quale, assumendo la carenza di giurisdizione perché non esisterebbe un danno all'immagine, risarcibile, della P.A., la parte prospetta una questione di merito, attinente all'erronea sussistenza del danno, e non una questione relativa alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)