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Sez. U, Sentenza n. 24002 del 20/11/2007 (Rv. 600741 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Sindacato delle sezioni Unite della Corte di Cassazione - Ambito - Limiti esterni della giurisdizione - Ricorso avente ad oggetto l'avvenuta formazione del giudicato sulla giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600741-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni rese della Corte dei Conti è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile e, conseguentemente, non può avere ad oggetto la censura relativa all'avvenuta formazione del giudicato sulla giurisdizione, trattandosi di vizio attinente all'esercizio del potere da parte della Corte dei Conti, rientrante nei limiti interni della giurisdizione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)