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Sez. 1, Sentenza n. 16991 del 01/08/2007 (Rv. 600751 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Provvedimento sudafricano di "final sequestration" - Natura e oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600751-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

Il provvedimento di "final sequestration" dei beni del debitore insolvente, previsto dall'art. 12 dell'Insolvency Act della Repubblica del Sudafrica, differisce dal provvedimento di sequestro conservativo dell'ordinamento italiano, presupponendo l'insolvenza del debitore e comportando, per lui, lo spossessamento in via definitiva, e non cautelare, di tutti i suoi beni, affidati ad un "trustee" nell'interesse della massa dei creditori (sulla base di tale interpretazione della legge sudafricana, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento di un provvedimento di "final sequestration" ritenendo che la mancata indicazione dell'importo del credito lo rendesse ineseguibile con conseguente carenza di interesse ad agire).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)