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Sez. U, Sentenza n. 22663 del 23/10/2006 (Rv. 591936 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Attuazione di sentenze straniere - Art. 67 legge n. 218 del 1995 - Attuale mancanza di beni da sottoporre ad esecuzione - Limite alla giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Compiti della corte d'appello - Verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento automatico - Sussistenza - Accertamento, in ipotesi in via incidentale, sulla titolarità dei beni da sottoporre ad esecuzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591936-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

Nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando si renda necessario procedere ad esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche se all'attualità manchino in Italia beni da sottoporre all'esecuzione, e la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudizio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimento, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea a tale giudizio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra questione in merito alla titolarità dei beni che l'attore intenda sottoporre ad esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)