Sez. 2, Sentenza n. 4114 del 13/07/1982 (Rv. 422091 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE VALORIZZATA DA ULTERIORI ELEMENTI PROBATORI ED AVENTE AD OGGETTO LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI FATTI - VALORE CONFESSORIO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE VALORIZZATA DA ULTERIORI ELEMENTI PROBATORI ED AVENTE AD OGGETTO LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI FATTI - VALORE CONFESSORIO - ESCLUSIONE.*
Poiché la confessione è costituita dalla dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevole e favorevole all'altra parte, è necessario che tali fatti siano definiti nella loro essenza e nelle loro coordinate storiche, sicché la loro certezza rimanga acquisita, siccome sottratta per l'un verso ad ogni contestazione e per altro verso alla necessità di un qualsiasi conforto probatorio ulteriore. Non può, pertanto, attribuirsi valore di confessione ad una dichiarazione che risulti valorizzata non ex se, ma da ulteriori elementi probatori e che abbia ad oggetto non già dei fatti, ma una qualificazione giuridica dei fatti stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)