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Sez. 5, Sentenza n. 4770 del 27/02/2009 (Rv. 606829 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Vendita di merce facilmente deteriorabile - Sconti ed abbuoni riconosciuti alla clientela - Detraibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di vendita di banane.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606829-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, la possibilità di detrarre abbuoni e sconti riconosciuti alla clientela per la natura facilmente deteriorabile della merce venduta, è subordinata a due condizioni: a) che venga praticato dal contribuente uno sconto sul prezzo della vendita; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale e finanche successivo, purchè trasfuso in note di accredito emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato quegli sconti riconosciuti. (Fattispecie in tema di vendita di banane, in cui la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale, che aveva escluso la possibilità di detrarre sconti ed abbuoni riconosciuti alla clientela, in presenza di documenti rilasciati con la generica motivazione di "restituzione per vizi", senza, però, alcuna specificazione ulteriore sulla natura e prova degli stessi).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)