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Sez. U - , Ordinanza n. 6690 del 09/03/2020 (Rv. 657416 - 03)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione risarcitoria nei confronti di persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, in proprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657416-03

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, cui si imputi l'adozione di provvedimenti illegittimi, va azionata dinanzi al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta da un magistrato amministrativo, attinto da un provvedimento disciplinare, nei confronti di singoli componenti della Commissione di cui all'art. 33 della l. n. 186 del 1982, organo collegiale emanazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per la condotta illecita concretante abuso del potere disciplinare loro personalmente imputata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 27/04/1982 num. 186 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)