Sez. U, Ordinanza n. 11932 del 17/05/2010 (Rv. 612890 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione risarcitoria nei confronti di un funzionario di ente pubblico in proprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicché la pretesa risarcitoria avanzata (nella specie, unitamente agli altri partecipi della convenzione lottizzatoria) nei confronti del funzionario di un Comune, quale responsabile del procedimento urbanistico di approvazione di una convenzione di lottizzazione, poi dichiarata illegittima, va proposta dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)